Il Consorzio di Bonifica di Piacenza
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Il Contributo
La legge regionale n.42 del 2 Agosto 1984 stabilisce che, per lo svolgimento dell’attività di bonifica, le proprietà consorziate (immobili agricoli ed extra-agricoli,iscritti al catasto edilizio urbano ed al catasto terreni), ricadenti nel comprensorio e che traggono un beneficio conseguito o conseguibile dall’attività svolta dal Consorzio, contribuiscano alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, sulla base dell’entità del contributo, che varia a seconda del beneficio che ciascun immobile riceve dall’attività del Consorzio. Il contributo dovuto viene calcolato sulla base dell’applicazione del Piano di Classifica, validato dalla Regione Emilia Romagna, alla spesa risultante dal bilancio preventivo. Tale piano assegna agli immobili che ricadono nel comprensorio, un beneficio sulla base della quantità e della qualità delle opere idrauliche connesse, dall’altimetria e dal grado di impermeabilizzazione dei suoli ed infine dalla superficie dell’immobile e dalla sua rendita catastale.
Il beneficio goduto in pianura fa riferimento all’attività di raccolta, regimazione, ed allontanamento delle acque meteoriche, per prevenire esondazioni ed allagamenti, mantenendo adeguati i livelli della falda, e nella distribuzione di acqua per usi irrigui. Fondamentale l’attività di bonifica in alcune zone della città di Piacenza, soggiacenti al livello della massima piena di Po, di circa 5 metri.
Il beneficio in montagna è riconducibile alle attività predisposte dal Consorzio contro il disstesto idrogeologico diffuso, progettando e realizzando opere a difesa dei versanti e delle pendici ed alla manutenzione della viabilità minore.
Come e dove pagare il Contributo
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione;
- in banca (solo per i bollettini contrassegnati dalla sigla RAV);
- negli uffici postali utilizzando i bollettini allegati, anche se riportanti la sigla RAV, corrispondenti al totale dell'avviso o alle relative singole rate da pagare;
- presso i tabaccai abilitati;
- ulteriori eventuali modalità saranno indicate sul'avviso di pagamento.
Qualora l'avviso venga recapitato oltre il termine di scadenza della rata è ammesso il pagamento, senza oneri accessori, entro 15 giorni dal ricevimento.